mercoledì 14 novembre 2007

Il "gioco del dottore" è un reato anche se è solo un abuso psicologico

Cassazione/ Il "gioco del dottore" è un reato anche se è solo un abuso psicologico

Martedí 13.11.2007 18:07

Con sentenza 22 ottobre 2007, n. 38962 la Corte di Cassazione, Sezione Sesta, penale ha ritenuto sussistente il delitto di maltrattamento in famiglia o verso fanciulli di cui all’art.572 c.p., nella ipotesi in cui un padre “ha tenuto ripetutamente nei confronti della figlia minore atteggiamenti diretti e idonei a stimolare in lei un'impropria e precoce inclinazione erotico-sessuale, con palese turbamento (acclarato con perizia) della sua equilibrata evoluzione psichica”. In particolare il genitore , peraltro psicologo di professione, e quindi presumibilmente informato dei danni che arrecava alla minore, si era intrattenuto con lei più volte facendo il “gioco del dottore”, intrattenimento tradizionalmente deputato alla ispezione di “parti intime” della finta paziente.
Risulta rilevante nella decisione, il riconoscimento della sussistenza del reato anche nelle ipotesi in cui il danno si concretizzi in un abuso psicologico ai danni della vittima ,danno di per sé è idoneo a produrre effetti gravemente nocivi circa il regolare sviluppo della personalità della minore.
Maria Pia Pinucci



SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Sentenza 22 ottobre 2007, n. 38962

Diritto

Il ricorso è infondato.
Dalla motivazione della sentenza impugnata, letta in doverosa congiunzione con quella di prime cure, emerge, invero, che l'imputato ha tenuto ripetutamente nei confronti della figlia minore atteggiamenti diretti e idonei a stimolare in lei un'impropria e precoce inclinazione erotico-sessuale, con palese turbamento (acclarato con perizia) della sua equilibrata evoluzione psichica. Egli infatti, oltre a girare nudo e con fare esibizionista per casa, usava videoriprendere la piccola in pose seducenti e provocanti e faceva con lei il "gioco del dottore", toccandola nelle parti intime.
Tale quadro trascende all'evidenza una situazione di mero "stile di vita", che può indirettamente aver influenzato la minore, in quanto si sostanzia in condotte specificamente dirette verso di lei: condotte di cui l'A. era desideroso e consapevole, e che ha continuato a porre in essere, pur rendendosi perfettamente conto (come ben evidenziato dal giudice di primo grado), egli che era laureato in psicologia, degli effetti altamente "devianti" che provocavano nella piccola.
A fronte di tali chiare e logicamente ricostruite risultanze, sicuramente comprovanti la sussistenza degli estremi oggettivi e soggettivi del reato contestato, che, essendo a forma libera, può sicuramente essere integrato anche da condotte consapevolmente perturbatrici dell'equilibrio e dell'evoluzione psichica di un soggetto minore, il ricorrente non ha opposto che rilievi generici, meramente negatori o comunque diretti a fornire una valutazione o interpretazione alternativa dei fatti.
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

2 commenti:

a ha detto...

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Dylan ha detto...

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