" Comunicato stampa del CISMAI sul caso dello psichiatra di Palermo che ha
denunciato un paziente autore di abusi sessuali su tra bambine
Il CISMAI (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia esprime la sua piena solidarietà allo psichiatra palermitano, che ha denunciato un suo paziente, al fine di proteggere tre bambine dai tre agli otto anni.
L’art. art. 622 del codice penale dice infatti che "chiunque avendo notizia per ragione del proprio stato o ufficio o della propria professione o arte, lo rivela senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto è punito se dal fatto può derivare nocumento, (....) ”.
La situazione delle bambine e il loro diritto ad essere protette e curate è senza alcun dubbio giusta causa: qualsiasi interpretazione contraria va contro il superiore interesse del minore, sancito peraltro dalla Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, ratificata nel 1991 dallo Stato Italiano, per la quale il Comitato ONU preposto monitora annualmente l’applicazione da parte degli Stati.
Qualora poi lo psichiatra avesse avuto in cura il paziente presso struttura pubblica, vi sarebbe stato in questo caso l’obbligo di denunciare, obbligo che riguarda tutti i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizi.
In ogni caso fatti così gravi, che nella grande maggioranza dei casi si reiterano, spesso per anni, come dimostra la letteratura internazionale, (e come, nello specifico, affermato dallo stesso paziente), possono determinare danni gravi alla salute psichica e fisica delle vittime, non solo a breve termine, ma anche nella vita adulta, compromettendola in modo spesso pesantissimo.
Qualsiasi appello al segreto professionale in questi casi, anche qualora si tratti di professionista che esercita professione privata, è perciò assolutamente improprio,
anche se sono evidenti e comprensibili le difficoltà degli operatori coinvolti in casi delicati come questi.
Di queste difficoltà gli ordini professionali dovrebbero farsi carico in senso supportivo rispetto al dovere di tutelare soggetti deboli, quali i bambini e le bambine abusati e maltrattati, in particolare modo quando l’abusante ha facile accesso alle piccole vittime, come nel caso in oggetto. Al dovere di impegnarsi alla tutela dei minori si fa peraltro espressamente richiamo nel nuovo codice deontologico del 2006 dell’ordine dei medici (art. 32, capo III), con particolare riferimento ai maltrattamenti fisici o psichici, violenze o abusi sessuali.
Sappiamo bene, inoltre, come è difficile il lavoro con i soggetti abusanti ed è impensabile la delega della risoluzione di casi come questi al singolo professionista, in quanto è dimostrata la necessità di una presa in carico multidisciplinare e del coinvolgimento della magistratura minorile ed ordinaria.
Non potendo sussistere alcun dubbio rispetto al prevalere del diritto alla tutela delle vittime, diritto che non può essere fatto valere se non attraverso il coinvolgimento delle autorità preposte, ci auguriamo che il caso di Palermo determini una revisione delle interpretazioni che vengono date ai codici deontologici, che riteniamo debbano essere adeguate alle conoscenze sui danni derivanti dagli abusi sessuali e sui doveri di tutela, non ché in sintonia con il lavoro che viene svolto dal governo, dalla magistratura, dai moltissimi operatori dei servizi pubblici e dei centri privati, che si occupano di bambini vittime di violenza, contribuendo quindi non solo alla protezione dei minori, ma anche alla crescita culturale e morale del nostro paese. Crescita che è strettamente connessa alla capacità di saper rispondere ai bisogni dell’infanzia e alla coscienza che non può essere tollerabile l’abbandono di bambini da parte di chi viene a conoscenza di violenze compiute contro di loro.
Nota: diffuso su richiesta del CISMAI e di Save The Children Italia
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