venerdì 25 gennaio 2008

La perizia psicologica con minori: tra empatia e gelida neutralità

SERVIZI GIURIDICI

Forse oggi nessuno mette più in dubbio che per giudicare un minorenne o per tutelarne i diritti e i bisogni nel corso del suo sviluppo, siano indispensabili conoscenze e risorse operative che rinviino alla psicologia. L'utilizzazione di consulenze e perizie psicologiche nei procedimenti giudiziari riguardanti minori ha avuto di recente un sensibile incremento.
Ma qual è la funzione della perizia e della consulenza tecnica?
Si pone innanzi tutto un problema terminologico: consulenza tecnica e perizia si riferiscono, rispettivamente, a istituti del processo civile e del processo penale, ma la loro funzione è sostanzialmente identica. Per capire meglio in cosa realmente si sostanzino, possiamo usare la nozione accolta nel nuovo codice di procedura penale (art. 220): "la perizia è disposta quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedano competenze tecniche, scientifiche o artistiche". Quindi, sia il perito che il consulente tecnico svolgono il medesimo ruolo di ausiliari del giudice.
Inoltre i compiti affidati al consulente tecnico e al perito rispondono all'esigenza di tutelare un diritto imprescindibile: il diritto alla prova, richiamato dall'art. 24 della costituzione. Dal diritto alla prova, sorge una questione di fondamentale importanza: se il giudice sia obbligato a disporre consulenza tecnica o perizia anche quando sia personalmente in possesso delle conoscenze tecniche necessarie. Per quanto riguarda il processo civile è ormai assodato che il giudice possa prescindere dalla consulenza tecnica quando in concreto abbia la capacità tecnica o scientifica necessaria. Diversa sembrerebbe essere invece la procedura seguita nel processo penale, infatti con la riforma processuale del 1995 la facoltà del giudice si trasforma in obbligo.
Naturalmente lo psicologo funge da semplice consulente, dal momento che il giudice rimane libero di attenersi, o meno, ai risultati della perizia, con l'onere però, di motivarne il dissenso, qualora la sentenza sia incompatibile con le conclusioni dell'esperto. Un simile atteggiamento di distacco da parte del giudice sicuramente non è da considerarsi illogico per il fatto che questi, prima, ricorra alla perizia, ammettendo la propria lacuna culturale, e poi, si arroga il diritto di criticarne le valutazioni. Il giudice, infatti, potrebbe adottare una posizione di opposizione nei confronti della perizia, nel caso in cui questa non soddisfi i controlli sulla legalità del procedimento, sulla correttezza dell'attività peritale, nonché nel caso in cui la ricostruzione dei fatti accolta dal perito non sia rispondente ad altre acquisizioni probatorie già accolte.
Ma l'importanza del perito psicologico risiede soprattutto nel rapporto collaborativo che necessariamente questi intreccia con il giudice. Nella giurisdizione minorile la collaborazione tra giudice e psicologo, infatti, è sempre stata molto intensa, tanto che comunemente vengono mosse ai giudici minorili infondate accuse di eccesso di psicologismo, ignorando che la legge impone loro di valorizzare al massimo gli aspetti psicologici delle vicende di cui si occupano, in quanto obiettivo del giudice è proprio l'interesse del minore. La giurisprudenza e la dottrina da tempo hanno individuato il ruolo centrale che il concetto di "interesse del minore" svolge nel diritto minorile, ma nella legge, solo in epoca recente, si rinvengono affermazioni esplicite. A tal proposito importanza decisiva riveste l'art. 147 c.c. che definisce l'interesse dei minori come "il rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni personali". Proprio per questa particolare finalità è molto difficile che il giudice possa svolgere correttamente il suo lavoro senza farsi affiancare da un consulente psicologo: il giudice è esperto di diritto, ma il diritto sostanziale e processuale che applica il giudice specializzato è prevalentemente costituito da norme che gli lasciano ampi margini di intervento. Tali modalità di intervento non possono essere normativamente predeterminate, perché variano da caso a caso, anzi da minore a minore, quindi è proprio a questo punto che diviene necessario il ruolo del consulente psicologico, chiamato ad indicare al giudice quale sia la giusta via da percorrere.
La collaborazione tra giudici e psicologi è caratterizzata da un rapporto regolamentato, non tanto da norme puntuali e precise, quanto da un rapporto dialettico tra saperi e professionalità diverse che si fonda su uno scambio di esperienze autonomamente maturate. Ciò non toglie che da tale collaborazione possano nascere delle problematiche difficilmente risolvibili, dovute alle esigenze contrastanti che caratterizzano i due tipi di prestazione. Gli psicologi sono portati a rivendicare un tipo di rapporto con il soggetto che non si discosti troppo da quello che accompagna il loro usuale tipo di intervento e le finalità cui esso tende. Si ritrovano, invece, a dover fare i conti col fatto anomalo di incontrare soggetti che non si rivolgono loro per scelta o motivazioni proprie, ma perché indotti dal giudice sotto la spada di Damocle della sua decisione. Una perizia è un'indagine, in questo caso, fondata sull'osservazione dei rapporti tra le persone, perciò, da parte di chi è osservato può essere considerata come un'invasione della propria vita privata. Quindi la situazione è diversa a seconda che l'individuo da osservare sia consenziente o meno a che qualcuno indaghi nella propria sfera intima: nel primo caso si crea un rapporto collaborativo tra cliente e operatore psicologico (in quanto è lo stesso cliente ad aver voluto e cercato tale rapporto); nel secondo caso, invece, tutto è più complicato poiché mancando il consenso manca anche la legittimazione dello psicologo ad invadere la sfera privata dell'individuo.
La situazione diventa ancora più difficile nel momento in cui il perito è chiamato ad indagare su casi di abuso nei confronti di minori, quando a dover essere ascoltato è proprio il minore. Nell'intervento penale nei casi di abuso e maltrattamento in danno a minori, infatti, gli obiettivi da perseguire sono diversi e a volte contrastanti: c'è l'interesse a garantire un giusto processo e la ricerca della verità, nonché la tutela della vittima perché non sia vittima anche nel processo.
Attualmente le regole processuali salvaguardano e considerano solo il primo di questi valori.
Si chiede al perito di adottare atteggiamenti distaccati, imparziali nell'ascoltare il minore, per evitare di influenzarlo. In realtà l'assenza di empatia nei confronti dell'osservato, sia che si tratti di un adulto sia che si tratti di un minore, può falsare, ancora di più di un atteggiamento empatico, l'esito della perizia. Nessuno confiderebbe la propria esperienza traumatica ad uno sconosciuto se questi si mostrasse freddo o distaccato. Quell'empatia, quell'atteggiamento di presa in carico che spesso viene tacciata di non neutralità o di scarsa neutralità è, al contrario, una condizione indispensabile al fine di ottenere risultati attendibili. Un atteggiamento di distanza, di assenza di empatia, di gelida neutralità, corrisponde ad un corretto atteggiamento "super partes", ma non può in alcun modo rappresentare un fattore di rassicurazione per un minore maltrattato. In molti casi la relazione che si instaura, tra colui che interroga e colui che è interrogato, è determinante ai fini della raccolta della sua testimonianza.
A volte l'assenza di empatia dell'adulto che pone le domande al testimone non è causata da insensibilità, ma dalla paura di non essere giudicati sufficientemente neutrali, da chi sta osservando dietro lo specchio unidirezionale o, anche in assenza di osservatori diretti, da un "Super Io" che pretenderebbe di non influenzare in alcun modo il testimone anche solo con un sorriso, o con rinforzi positivi. Per esempio, quante volte il magistrato, spesso consigliato dai propri ausiliari esperti in psicologia infantile, decide di condurre l'audizione protetta del testimone senza aver prima incontrato il bambino in questione, in nome di una neutralità, invocata peraltro anche dal codice di procedura penale, che sarebbe considerata una colossale sciocchezza in qualunque altro contesto in cui si debba avere a che fare con un bambino o un adolescente spaventato.
Chiunque si appresti a far raccontare ad un bambino un suo problema, anche ben meno grave di un abuso sessuale, inizierebbe col fare la sua conoscenza ed instaurare con lui una relazione che consenta al minore di potersi aprire. Nessuno psicologo immaginerebbe mai di chiedere ad un bambino a cui è morto il papà di raccontare il suo dramma nel corso dei primi minuti del primo colloquio. Eppure sembra che la psicologia giuridica sia più preoccupata di auto-tutelarsi e di tutelare lo psicologo da eventuali attacchi, che dei bisogni dei bambini e, di conseguenza, dell'accertamento della verità.
Fonte Solidarietà Salento

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