lunedì 22 ottobre 2007

Cassazione:testimonianza del minore nei processi per abusi sessuali

Cassazione
Corte di cassazione Sezione terzaSentenza n. 36619/03
Pedofilia: anche se l'imputato è l'educatore la dedizione al lavoro apre le porte alle attenuanti
Con questa sentenza la Cassazione si è occupata della nota vicenda di un educatore professionale accusato di aver compiuto diversi episodi di violenza sessuale su nove minori disagiati a lui affidati presso alcune strutture di sostegno. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito nel rivalutare l'entità della condanna devono tener conto dell'incensuratezza e della dedizione al lavoro mostrata dall'educatore ai fini della concessione delle circostanze attenuanti. La sentenza si annota per le indicazioni che fornisce in ordine alla valutazione che il giudice è tenuto a compiere di fronte alle dichiarazioni rese da minori nell±ambito di procedimenti penali per abusi sessuali nonché dei presupposti che legittimano la perizia sul teste minorenne e del valore della stessa ai fini della valutazione del teste ai fini della decisione.

Cassazione penale Sez. IIISentenza 18197 del 27/3/02
Sentenza con cui la Cassazione ha confermato una sentenza di condanna per violenza sessuale in danno di minore fondata sulle dichiarazioni rese dalla minore. Il ricorrente criticava, tra l'altro, il metodo d'indagine utilizzato dalla psicologa per raccogliere le stesse dichiarazioni, lo Statement Validity Analysis. La Cassazione ha respinto il ricorso ribadendo che le dichiarazioni dei minori, persone offese di asseriti abusi sessuali, possono rappresentare da sole, se formulate in modo convincente e non sospetto, prova idonea a confortare il giudizio di colpevolezza. Esse devono però essere sottoposte ad un controllo assai più rigoroso rispetto al generico vaglio di credibilità richiesto per dichiarazioni di ogni testimone.

Cassazione penale Sez. IIISentenza 8553 del 23/2/02
Sentenza con cui la Cassazione ha respinto il ricorso avverso una sentenza di condanna per atti di libidine violenta, fondato sulle asserite discordanze tra dichiarazioni rese dalle minori di fronte alle assistenti sociali e nel corso dell'esame protetto, e quelle rese innanzi al Presidente del Tribunale. La Cassazione ha ribadito che tali dichiarazioni devono essere sottoposte a controllo da eseguirsi con straordinaria misura di attenzione per cogliere ogni elemento suscettibile di incidere sulla genuinità della narrazione. Tuttavia, ha riconosciuto che il Tribunale di Biella prima, e la Corte di Appello di Torino poi, si sono attenuti a tali indicazioni nella valutazione delle dichiarazioni delle minori, confermando la pronuncia di colpevolezza.

Cassazione penale Sez. IIISentenza 5423 del 12/12/01
Sentenza emessa a seguita di ricorso avverso ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli confermativa di ordinanza di arresti domiciliari in ordine al reato di violenza sessuale in danno di minore, disposta dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il ricorso si fondava sull'essere stata adottata l'ordinanza sulla base delle dichiarazioni del minore, ritenuto dal ricorrente soggetto dotato di speciale attitudine alla menzogna. La Cassazione ha affermato che nei reati a sfondo sessuale, di cui il minore è frequentemente vittima, il suo contributo è normalmente insottraibile alla ricostruzione del fatto. Ed è perfettamente lecito estrarre dalle sue dichiarazioni elementi giustificativi della misura cautelare, anche se non vi siano riscontri esterni idonei a convalidarli.

Cassazione penaleSentenza 4526 del 26/11/01
Con questa sentenza la Cassazione ha annullato una sentenza di condanna per violenza sessuale di gruppo nei confronti di un minore, in primo luogo in quanto la neuropsichiatra infantile, nominata poi consulente tecnico del PM, lo aveva assistito come ausiliario nell'assunzione a sommarie informazioni dello stesso minore: non poteva poi essere sentita come testimone né ricevere l'incarico peritale. In secondo luogo, il PM non avrebbe potuto procedere a consulenza tecnica, ma trattandosi di accertamento relativo ad una situazione soggetta a modificazioni (non solo trattandosi di minorenne, ma di minorenne affetto da deficit psichico), avrebbe dovuto procedere nelle forme dell'art. 360 cpp ovvero nelle forme dell'incidente probatorio. Infine, la Corte di Appello di Palermo nel valutare l'attendibilità del ragazzo fa riferimento al criterio della sovrapponibilità della versione dei fatti fornita dal minore, omettendo di valutare la compatibilità di tale criterio con la circostanza che il racconto del minore era sicuramente scarno.

Cassazione Sezione III penaleSentenza 20/4 - 25/5/2001
Attendibilità del bambino va correlata al contesto oggettivo e soggettivo (L')
La sentenza della Cassazione ha affrontato il problema della valutazione, da parte del giudice, delle dichiarazioni del minore vittima di violenza sessuale, soffermandosi sulle caratteristiche psicologiche dell'età evolutiva, nonché alla psicopatologia del trauma. Il commento alla decisione della Cassazione viene da una psicologa, psicoterapeuta, S. Spada: Il metodo per dedurre dalle angosce i riscontri a sostegno dell'accusa.


Corte di cassazione Sezione III penaleSentenza 24/06/1998 - 27/08/1998 n. 4545
E' prova la testimonianza indiretta del minore quando vengono esclusi intenti calunniosi
Oltre al testo della sentenza, è presente un commento di O. Dente Gattola, "Non possono essere inventate dai bambini vicende estranee alla loro esperienza".
Merito
Minori parti offese e accertamenti sulla loro attendibilità
I sempre più frequenti processi concernenti fatti di violenza sessuale commessi in danno di minori presentano innumerevoli profili problematici. A tal riguardo viene pubblicato un ampio brano della motivazione di una recente sentenza della Corte di appello di Milano (19/12/1995 - pres. Passerini), nella parte in cui affronta la delicata tematica degli accertamenti ammessi dal codice di rito in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni rese dai minori parti offese, spesso di giovanissima età ed unici testimoni dei fatti denunciati (soprattutto quando, come nel caso oggetto della sentenza, imputato è il padre.

Tribunale di Monza Sezione Penale Collegio IIISentenza 17/12/2001Artt. 519, 521, 610 c.p.
Sentenza in materia di violenza sessuale, atti di libidine violenta, minaccia posti in essere da un padre nei confronti della di lui figlia minore, di anni 14. La sentenza si segnala per la particolare profondità di indagine quanto alla valutazione della deposizione della madre della bambina e della stessa minore abusata.


Corte d'appello di Palermo Sez. I pen.Sentenza 4/2/2002Minore (valutazione probatoria delle dichiarazioni del)
Per la Corte d'appello di Palermo, nei reati commessi in danno di minorenni, il giudice ha il dovere di verificare l'attendibilità della persona offesa con riferimento al contenuto complessivo del fatto reato narrato, con la conseguenza che ove il minore sia stato ritenuto inattendibile, tale giudizio va esteso all'intera narrazione dei fatti. Ne deriva che lo stesso racconto non può essere ritenuto inattendibile per alcune delle ipotesi criminose contestate e allo stesso tempo attendibile per altre. Così la Corte ha annullato la sentenza con cui il Tribunale aveva ritenuto non attendibile la narrazione dei minori con riferimento all'ipotesi di violenza sessuale aggravata, ma aveva contestualmente condannato l'imputata per il reato di violenza privata aggravata sulla base delle stesse dichiarazioni. Oltre al testo della sentenza, è presente un commento di G. D'Angelo, La testimonianza dei minori vittima di presunti abusi in ambiente scolastico.

Tribunale di Nola Seconda Sezione PenaleSentenza 3/1/2002Violenza sessuale a carico di minori: valenza probatoria delle dichiarazioni delle persone offese: cd. criterio della competenza e cd. criterio della credibilità - Configurabilità del reato
Il Tribunale di Nola si sofferma sull'indagine psicologica che deve essere compiuta per accertare l'attitudine del minore a testimoniare, sotto il profilo intellettivo ed affettivo, e la sua credibilità. Devono essere seguiti due criteri: quello della competenza per accertare la sua capacità di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessa; quello della credibilità, diretto ad esaminare il modo in cui la giovane vittima ha vissuto e rielaborato la vicenda.

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