Fonte: www.bambinicoraggiosi.com
CASSAZIONE PENALE, sez. IV, 25 maggio 2001, n. 21406(Art. 609 quater C.P.)
I bambini, vittime di abusi sessuali, possono essere credibili nel raccontare le violenze subite, tanto più che di regola il dato anagrafico (la loro tenerissima età, come nella specie, rispetto a bambini un po' più grandi, che hanno una qualche nozione, seppur in termini vaghi e confusi, in materia sessuate) esclude la possibilità che si tratti di racconti fantasiosi o menzogneri.
Sentenza 5423 del 12/12/01
Sentenza emessa a seguita di ricorso avverso ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli confermativa di ordinanza di arresti domiciliari in ordine al reato di violenza sessuale in danno di minore, disposta dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il ricorso si fondava sull'essere stata adottata l'ordinanza sulla base delle dichiarazioni del minore, ritenuto dal ricorrente soggetto dotato di speciale attitudine alla menzogna.
La Cassazione ha affermato che nei reati a sfondo sessuale, di cui il minore è frequentemente vittima, il suo contributo è normalmente insottraibile alla ricostruzione del fatto. Ed è perfettamente lecito estrarre dalle sue dichiarazioni elementi giustificativi della misura cautelare, anche se non vi siano riscontri esterni idonei a convalidarli.
Corte di cassazione Sezione III penaleSentenza 24/06/1998 - 27/08/1998 n. 4545
E' prova la testimonianza indiretta del minore quando vengono esclusi intenti calunniosiOltre al testo della sentenza, è presente un commento di O. Dente Gattola, "Non possono essere inventate dai bambini vicende estranee alla loro esperienza".
Corte di Cassazione, Sezione III Penale, sentenza n. 21406 del 20 aprile 2001 - 25 maggio 2001
La credibilità delle dichiarazioni di un bambino vittima dell'abuso sessuale è strettamente legata al dato anagrafico. Le dichiarazioni della vittima di un abuso sessuale, infatti, possono essere valutate credibili quando il dato anagrafico (nel caso in esame due anni e mezzo) possa escludere, in modo pacifico, che nel bagaglio di conoscenze ed esperienze dirette di un minore della stessa età possano trovarsi informazioni a carattere erotico - sessuale dettagliate e minuziose. E' impensabile, per un bambino di pochi anni, poter inventare e conseguentemente descrivere fatti così terribili senza averne avuto un'esperienza diretta. Per immaginare qualcosa bisogna avere almeno una vaga idea dell'oggetto della fantasia ed una bambina di due / tre anni non avrebbe avuto in alcun modo la capacità psicologica, né fisiologia, di poter anche lontanamente intuire o immaginare quella terribile contenuta nelle dichiarazioni rese. ( Massima a cura dell'Autore della nota)
- Abusi sessuali. Valida la testimonianza dei minori -
CASSAZIONE PENALE, Sezione III, Sentenza n. 35224 del 21/09/2007
I bimbi che in tenera eta’, dichiarano di aver subito abusi sessuali possono essere una valida fonte di prova e le dichiarazioni dei genitori sui fatti loro riferiti dai figli hanno il peso di una testimonianza. Lo afferma la Terza sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza 35224/2007 accogliendo il ricorso della Procura Generale di Brescia presentato contro l'assoluzione disposta dalla Corte di Appello territoriale nei confronti di due suore accusate di aver abusato sessualmente di alcuni alunni nella scuola materna dove insegnavano. Condannate in primo grado dal Tribunale di Bergamo a 9 anni e sei mesi di reclusione, le religiose erano state assolte poi assolte sul presupposto che tutta la vicenda era da attribuirsi alla suggestione di cui i piccoli e i loro genitori erano stati vittima. Di diverso avviso e’ stata pero’ la Cassazione che ha dapprima rimarcato come una certa politica televisiva mediocre, irresponsabile e deliberatamente erotizzante per motivi commerciali ingenera in"molti genitori la convinzione dell’esistenza di pericoli anche dove non ci sono. Ma in ogni caso, e’ perfettamente configurabile e ammissibile la possibilita’ che il giudice consideri il bambino una fonte di prova. E’ ormai un dato indiscutibile nel panorama della giurisprudenza una piu’ rigorosa circospezione nell'acquisizione della prova riguardante le dichiarazioni di minori e di bambini: anche perche’ e’ lo stesso legislatore a prescrivere certe cautele nelle audizioni protette. Nella letteratura di un certo peso dottrinario non e’ agevole pensare a quei piccoli come a piccole persone capaci di sofisticate bugie e fantasticherie, perche’ la regola e’ che un bambino di quell'eta’ e’ strutturalmente incapace di occultare o di riprodurre falsamente i fatti di quelle sue prime esperienze".
Anche le testimonianze dei genitori sono poi legittime ove questi non si sono riferiti alla conoscenza che essi avevano avuto dei fatti di causa tramite altre persone, ma ad una loro cognizione diretta per essere stati diretti e immediati depositari delle confidenze dei figli.
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